Collegio docenti

Cosa fa

Il Collegio dei docenti è l’organo tecnico dell’istituzione scolastica in materia didattica; è un organo equiordinato al dirigente scolastico; quest’ultimo, infatti, svolge una funzione di coordinamento che esclude qualsiasi funzione di carattere gerarchico sovraordinato ai suoi membri.

Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 7 – Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto; h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside; i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506; q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Servizi

Servizi di cui la struttura è responsabile

Organizzazione e contatti

Contatti

Sedi

  • indirizzo

    Via Campestre, 70, 20091 Bresso MI

  • CAP

    20091

  • Orari

    L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia, dal lunedì al venerdì, è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con possibilità di uscita straordinaria dalle ore 13 alle 13,15.

    Per gli alunni iscritti al doposcuola, le attività si concludono alle ore 18 con possibilità di uscite intermedie. 

    Le insegnanti svolgono l’orario di servizio con turni settimanali che prevedono momenti di compresenza per attività specifiche di intersezione o di sezione.

    In ogni plesso sono presenti:

    gli insegnanti titolari delle varie sezioni ai quali si possono aggiungere con piena titolarità;
    l’insegnante responsabile dell’insegnamento della Religione Cattolica;
    l’insegnante di sostegno e l’educatore per le attività di integrazione degli alunni diversamente abili (dove presente)

    Il servizio mensa è erogato dal Comune per tutte le sezioni.

  • indirizzo

    Via G. Marconi, 60, 20091 Bresso MI

  • CAP

    20091

  • Orari

    08:30 - 16:30

  • indirizzo

    Via I. Isimbardi, 15, 20091 Bresso MI

  • CAP

    20091

  • Orari

    07:55 - 13:40
    Per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato all’orario del mattino si aggiungono, per due giorni la settimana, la mensa dalle 13.40 alle 14.30 e l’attività laboratoriale dalle 14,30 alle 16,20.

  • indirizzo

    Via Roma, 76, 20091 Bresso MI

  • CAP

    20091

  • Orari

    L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia, dal lunedì al venerdì, è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con possibilità di uscita straordinaria dalle ore 13 alle 13,15.

    Per gli alunni iscritti al doposcuola, le attività si concludono alle ore 18 con possibilità di uscite intermedie. 

    Le insegnanti svolgono l’orario di servizio con turni settimanali che prevedono momenti di compresenza per attività specifiche di intersezione o di sezione.

    In ogni plesso sono presenti:

    gli insegnanti titolari delle varie sezioni ai quali si possono aggiungere con piena titolarità;
    l’insegnante responsabile dell’insegnamento della Religione Cattolica;
    l’insegnante di sostegno e l’educatore per le attività di integrazione degli alunni diversamente abili (dove presente)

    Il servizio mensa è erogato dal Comune per tutte le sezioni.

  • indirizzo

    Via Giuseppe Bologna, 38, 20091 Bresso MI

  • CAP

    20091

  • Orari

    08:30 - 16:30

Ulteriori informazioni

Le attribuzioni del Collegio dei docenti sono ancora dettate dall’art. 7 del D. L.vo 297/94; esse, malgrado la terminologia un po’ superata, sono perfettamente congruenti con le altre disposizioni in mateira di autonomia scolastica, fuorché il comma 2 lettera h), che prevede l’elezione dei collaboratori; in effetti nessuna norma l’ha esplicitamente disapplicato, ma in seguito all’attribuzione della dirigenza, la disposizione dell’art. 25 comma 5 del D. L.vo 165/01, prevede che i collaboratori siano scelti dal Preside. Un’incongruenza rimasta irrisolta forse in vista di una riforma degli Organi Collegiali che non è mai giunta a termine.

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